Statuto adeguato al Codice del Terzo Settore
Titolo I – Profili generali
Art. 1 – Denominazione e sede
1. È costituito ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i., del codice civile e della normativa in
materia, l’ente del terzo settore denominato “Pubblica Assistenza Croce Blu
Castelletto”, che assume la forma giuridica di associazione.
2. A seguito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore sezione
organizzazioni di volontariato di cui al Dlgs.117/17 e s.m.i. l’ente, di seguito detto
anche associazione, ha l’obbligo di inserire l’acronimo “ODV” o la locuzione
“organizzazione di volontariato” nella denominazione sociale, negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L’associazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede
legale all’interno del medesimo Comune, nonché l’istituzione di eventuali sedi
operative o secondarie possono essere deliberate dall’Organo di amministrazione e
non comportano modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici
competenti.
4. Sino all’istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al Dlgs.
117/17 e s.m.i. ed all’applicazione delle previsioni di cui all’art.22, l’associazione
esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione Liguria.
Art. 2 – Principi associativi fondamentali finalità
1. L’Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della
comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e
della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.
2. L’Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio in via esclusiva o principale di
una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall’art. 5 del
Dlgs.117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei
volontari associati.
3. L’Associazione è aconfessionale ed apartitica, fonda la propria struttura
associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche
associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di
volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di
solidarietà sociale.
4. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e alla generalità della
popolazione.
Art. 3 – Scopi associativi
1. L’Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e
culturale nel perseguimento e nell’affermazione dei valori della solidarietà sociale
per la realizzazione di una società più giusta e solidale, anche attraverso il
riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura
della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.
2. L’Associazione assume, in particolare, il compito di:
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a) Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte ad agevolare la
risoluzione dei problemi della vita civile, sociale e culturale;
b) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed
individuali attraverso i valori della solidarietà;
c) Condividere i principi della solidarietà nei progetti di sviluppo civile e sociale
della collettività;
d) Favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei
cittadini;
e) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla
gestione dell’Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita
culturale e morale delle persone e della collettività;
f) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario,
sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità;
assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale;
g) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato
ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti
dal presente statuto.
Art. 4 – Attività
1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche
e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l’associazione svolge,
direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, su incarico o in
convenzione, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di
interesse generale di cui all’art.5 del Dlgs117/17 e s.m.i.:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre
2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
modificazioni, compresa l’organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali,
anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in
condizioni anche temporanee di difficoltà;
b) interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto
sanitario e socio sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali,
donazione di sangue ed organi;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e
successive modificazioni anche mediante l’organizzazione di incontri per favorire la
partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione
del loro soddisfacimento ed all’organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi
conseguenti;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.
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educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la prevenzione
delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti di vita
e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con
organizzazioni private e pubbliche amministrazioni.
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni
dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con
esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del
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randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche mediante servizi di
soccorso animali.
f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica
del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché
di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione
del patrimonio documentale;
g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al
successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della
povertà educativa;
h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e
successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale
temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza;
n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari
opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozione
sostegno dei diritti dell’infanzia;
o) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
p) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e non o di beni confiscati alla criminalità
organizzata.
2. L’associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse
essere individuata ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Dlgs.117/17 purchè
riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente
Statuto.
3. Per l’attività di interesse generale prestata l’associazione può ricevere soltanto il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale
attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla
legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
4. L’associazione, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse
generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell’art.7 Dlgs.117/17 e
s.m.i..
5. L’Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell’art.6 Dlgs117/17 e s.m.i.,
attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano
secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei
criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.
Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito
1. L’Associazione fonda le proprie attività sull’impegno personale spontaneo e
gratuito dei propri aderenti.
2. L’attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o
autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui l’aderente
è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
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Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese
effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione medesima.
Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo
regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività
svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere
superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o
minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa
attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.
Titolo II – Soci
Art. 6 – Requisiti
1. L’associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di soci
non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno,
esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’Associazione è
cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formuli richiesta
d’iscrizione in un’altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone senza distinzioni di sesso,
di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali, che possiedano i requisiti di ineccepibile moralità e buona
condotta, che condividano le finalità dell’associazione e si impegnino a rispettarne
lo statuto, il regolamento, ove esistente, ed ogni altra deliberazione degli organi
sociali.
3. Chi intende aderire all’Associazione formula apposita istanza al Consiglio di
Amministrazione. . Il Consiglio di Amministrazione esamina entro sessanta giorni
l’istanza presentata e dispone in merito all’accoglimento o meno della stessa,
dandone comunicazione all’interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è
annotata nel libro dei soci e l’iscrizione decorre dalla data di annotazione. Il rigetto
della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro
sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci
l’assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione
della sua prima convocazione utile.
4. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all’associazione e che versano la quota
associativa entro la data dell’assemblea ordinaria annuale.
5. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in
modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per
fini di solidarietà nell’espletamento dei compiti loro demandati dall’Associazione; i
minori possono essere ammessi quali soci o volontari dell’associazione con
l’assenso scritto di tutti coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
6. I soci che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti all’Associazione da almeno tre
mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare
in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.
7. L’Assemblea può attribuire la qualifica di Socio Onorario. Questi ed i Soci Fondatori
posso fregiarsi del relativo titolo, ma diritti e doveri sono i medesimi dei restanti
Soci.
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8. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della
partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota
associativa a qualunque titolo.
Art. 7 – Diritti
1. I soci, fatte salve le previsioni di cui all’art. 6 comma 6 del presente Statuto,
hanno diritto di:
a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai
regolamenti associativi;
b) Eleggere i componenti degli organi associativi;
c) Essere eletti, quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente
Statuto, del regolamento e della normativa vigente;
d) Chiedere la convocazione dell’Assemblea nei termini previsti dal presente
statuto;
e) Formulare proposte agli organi direttivi nell’ambito dei programmi
dell’Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
f) Essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per
l’attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della
vigente normativa;
g) Essere informati sull’attività associativa;
h) Esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all’organo di
amministrazione;
i) Recedere dall’appartenenza all’associazione.
Art. 8 – Doveri
1. I soci sono tenuti a:
a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
b) Versare la quota associativa;
c) Non compiere atti che danneggino gli interessi e l’immagine della
Associazione;
d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art. 9 – Incompatibilità
1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività
svolte dall’Associazione.
2. Non possono essere soci coloro che intrattengono con l’Associazione rapporti di
lavoro sotto qualsiasi forma.
Art. 10 – Perdita della qualità di socio
1. La qualità di socio si perde:
a) Per morosità, quando il socio non provvede il rinnovo e/o il versamento della
quota associativa entro il termine previsto; il provvedimento ha efficacia dal
termine fissato per il pagamento della quota;
b) Per decadenza, quando il socio venga a trovarsi in una delle condizioni di
incompatibilità di cui all’art.9 del presente Statuto; il provvedimento ha
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efficacia all’atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno o pec;
c) Per esclusione, quando il socio, avendo violato una o più disposizioni del
presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali e
renda di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;
il provvedimento ha efficacia all’atto della comunicazione a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno o pec;
d) Per recesso, quando il socio abbia dato comunicazione in forma scritta di voler
recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui
l’associazione riceve la relativa comunicazione.
2. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del
presente articolo, deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre
le proprie ragioni difensive. E’ facoltà del socio ricorrere contro i provvedimenti
assunti al collegio dei probiviri entro un mese mediante comunicazione scritta
effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.
Titolo III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione
Art.11 -Scritture contabili e bilancio
1. L’Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti
contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili
necessarie alla redazione del bilancio.
2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e
relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta
fondi eventualmente effettuata nell’esercizio. Nella relazione di missione oltre ad
illustrare le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario e le modalità di
perseguimento delle finalità statutarie, l’Associazione documenta il carattere
secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse
generale, svolte ai sensi dell’art. 4, comma 5, dello statuto.
3. Qualora le entrate dell’associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 o alla
diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa
attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell’associazione
rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In
tal caso l’associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle
attività diverse di cui all’art. 4 comma 5 dello statuto con una annotazione in calce
al rendiconto per cassa.
4. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nel
rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.
Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate
1. L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il
trentuno dicembre di ogni anno.
2. Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a. Dalle quote associative;
b. Da contributi di privati;
c. Da rimborsi derivanti da convenzioni;
d. Da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
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e. Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati anche finalizzati al
sostegno di specifiche attività e progetti;
f. Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
g. Da rendite patrimoniali e finanziarie;
h. Da attività di raccolta fondi;
i. Da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di
sovvenzione;
j. Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente
dall’associazione;
k. Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell’art. 84
del Dlgs117/17 e s.m.i.;
l. Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere
assistenziale dell’associazione;
m. Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività
secondarie e strumentali;
n. Da proventi derivanti da attività diverse di cui all’art. 4 comma 5;
o. Da ogni altra entrata ammessa ai sensi del Dlgs.117/17 e s.m.i. e dalla
normativa vigente;
Art. 13 – Patrimonio
1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo delle entrate di cui all’art. 12, è
utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del
perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L’Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione,
fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le
organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso
o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 14 Bilancio sociale
1. L’associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita
presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel
proprio sito internet.
2. Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro,
o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa
attualmente in vigore per gli enti del terzo settore la redazione del Bilancio sociale
è facoltativa.
Titolo IV – Organi associativi
Art. 15 – Organi
1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
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d) il Collegio dei Sindaci o il Sindaco unico, che opera anche quale organo di
controllo interno nel caso in cui la nomina di quest’ultimo sia imposta dalla
normativa sul terzo settore;
e) il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo
settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei
Sindaci formato ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Dlgs. 117/2017 e
successive modificazioni ed integrazioni;
f) il Collegio dei probiviri.
2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di
qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l’ Associazione.
3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei Sindaci in possesso dei
requisiti di cui all’art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere
attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute
e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art. 16 – Assemblea
1. L’assemblea è ordinaria o straordinaria, è costituita dai soci dell’Associazione, è
organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche
assenti o dissenzienti.
2. E’ convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto inviato a mezzo lettera, mail,
pec, fax, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito
dell’associazione. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio di Amministrazione
lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi
diritto al voto.
3. L’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno, la
data, il luogo e l’ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione,
ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
4. L’assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l’Associazione
ha sede.
5. L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, entro la fine del mese
di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del
preventivo dell’anno in corso, e per gli altri adempimenti di propria competenza.
6. Può essere altresì convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche
verifiche sull’attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che
interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.
7. L’assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche
statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’associazione
nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.
Art. 17 – Quorum costitutivi e deliberativi
1. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la
presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. La seconda convocazione non
può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Adotta le proprie deliberazioni
con il voto palese, fatta eccezione per l’elezione delle cariche sociali, le azioni di
responsabilità e nei casi in cui Il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della
delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della
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maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali,
in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di appartenenza
all’Associazione. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi
equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di
approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli
amministratori non hanno diritto di voto.
2. L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è
validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza
dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno
un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto
favorevole dei due terzi dei presenti.
3. L’assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento
dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita
sia in prima convocazione che in seconda convocazione con la presenza dei tre
quarti degli associati aventi diritto al voto e con l’approvazione di almeno i tre
quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle
deleghe.
Art. 18 – Adempimenti e partecipazione
1. In apertura dei propri lavori l’assemblea sceglie tra i soci presenti il Presidente ed
un Segretario, e qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le
votazioni palesi e/o per scheda.
2. Delle riunioni dell’assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere
unitamente al Presidente d’assemblea e conservare in apposito libro presso la
sede dell’associazione.
3. Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da un altro associato
mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio non
può avere più di una delega. .
5. Le riunioni dell’assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell’assemblea
decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti
posti all’ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si
deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del presidente dell’assemblea
consentire ai non soci di prendere la parola.
Art. 19 – Competenze
1. L’ assemblea ordinaria:
a. Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
b. Approva le note e relazioni al bilancio del consiglio di Amministrazione;
c. Elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
d. Elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e
l’organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
e. Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove
nei loro confronti le azioni relative;
f. Delibera sulle istanze di ammissione all’associazione rigettate dal Consiglio di
Amministrazione;
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g. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza.
1. L’assemblea straordinaria delibera:
a. Sulle modifiche dello statuto sociale;
b. Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
dell’Associazione;
c. Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell’articolo 28.
Art. 20– Consiglio di Amministrazione
1. Il consiglio di Amministrazione è composto, da 7 componenti, compreso il
presidente. Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere
soci dell’Associazione.
2. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
L’assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti
previsti dall’art. 2382 del Codice civile.
3. Il consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione dopo l’elezione da parte
dell’Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che
sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il
segretario.
4. Il consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e
comunque quando il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da
almeno un terzo dei suoi componenti.
5. Le riunioni del consiglio di Amministrazione sono convocate dal presidente con
avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i
componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la
possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi
di urgenza.
6. L’avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all’ordine del giorno,
l’ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di
cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.
7. Delle riunioni del consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale a cura del
segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell’associazione.
8. Qualora il consiglio di Amministrazione, per vacanza comunque determinatasi,
debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà
l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
9. Il Consiglio di Amministrazione decade in caso di vacanza della metà più uno dei
componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina
per cooptazione, le ratifiche dell’assemblea.
10. La decadenza del consiglio di Amministrazione comporta anche quella del
presidente, del collegio dei revisori dei Sindaci e del collegio dei probiviri.
11. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell’associazione
provvede immediatamente alla convocazione dell’assemblea per la rielezione degli
organi medesimi
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Art. 21 – Quorum costitutivi e voto
1. Le riunioni del consiglio di Amministrazione sono valide in presenza della metà più
uno dei componenti. Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese.
Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o
quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui Il Presidente
lo ritenga opportuno in ragione della delibera da assumere.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione si astengono dal deliberare in caso
di conflitto di interesse.
Art. 22 – Competenze
1. Il Consiglio di Amministrazione pone in essere gli adempimenti di cui all’art.26 del
Dlgsl.117/17 e s.m.i ed in particolare:
a. predispone le proposte da presentare all’Assemblea per gli adempimenti di cui
al precedente art. 19;
b. dà attuazione alle delibere dell’Assemblea;
c. determina l’importo annuale delle quote associative;
d. definisce le linee programmatiche dell’Associazione;
e. approva il regolamento generale dell’Associazione e le sue modifiche;
f. approva i regolamenti di funzionamento dell’Assemblea e dei servizi
dell’Associazione e le sue modifiche;
g. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli
scopi e finalità dell’associazione e della realizzazione delle attività previste dal
presente Statuto;
h. delibera l’eventuale adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del
terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
i. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto
dall’art. 6 del presente Statuto;
l. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
m. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro
autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
n. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
o. delibera sull’esclusione degli Associati;
p. delibera sull’istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni dell’Associazione;
q. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell’Associazione.
2. Il consiglio di Amministrazione , può costituire, tra i suoi componenti, una
direzione esecutiva composta da presidente, vicepresidente e un terzo consigliere
alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio
medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite
dal consiglio con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione
esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei
componenti il Consiglio stesso.
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Art. 23 – Presidente
1. Il presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, sottoscrive gli atti e i
contratti deliberati dall’associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi
interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.
2. In caso di urgenza adotta i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento
dell’Associazione, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza per la
ratifica alla prima seduta utile.
3. Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri
poteri al vicepresidente.
Art. 24 – Collegio dei Sindaci o Sindaco unico
1. Il Sindaco unico, o il collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da
due supplenti, resta in carica quattro anni ed i loro componenti, che possono
essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la
nomina da parte dell’Assemblea il collegio dei Sindaci elegge il presidente tra i
propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.
2. Il Sindaco unico o il Collegio dei Sindaci, almeno trimestralmente, verificano la
regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione.
Verificano altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio di
Amministrazione, ed esprimono il parere su quello preventivo redigendo una
relazione da presentare all’assemblea dei soci.
3. Qualora ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa Il Sindaco unico
o il Collegio dei Sindaci opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell’art. 30
del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la
nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest’ultimo caso, il Sindaco
unico o il Collegio dei Sindaci deve essere composto secondo le norme di leggi
vigenti.
4. Delle riunioni del collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso
la sede dell’associazione.
Art. 25 Revisore legale dei conti
1. L’assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia
obbligatoria ai sensi dell’art. 31 del Codice del terzo settore e successive
modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al
Sindaco unico o al Collegio dei Sindaci composto secondo le norme di legge
vigenti.
Art. 26 – Collegio dei probiviri
1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti,
eletti anche fra i non soci, dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono
rieleggibili.
2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell’Assemblea, elegge il
presidente tra i propri componenti.
3. Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i
provvedimenti adottati dal consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente
art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell’associazione e
tra questi e i soci, procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione
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delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a
cura del Presidente dell’Associazione.
4. Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede
dell’associazione.
Art. 27 Libri sociali obbligatori
1. Ai sensi dell’art.15 del DLgs 117/17 e s.m.i l’associazione deve tenere:
a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in
modo non occasionale;
b) Il libro degli associati;
c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui vengono
trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e
dell’organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al
consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro dieci giorni dalla
presentazione dell’istanza Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine
il consiglio non si sia pronunciato
Art. 28– Scioglimento dell’Associazione
1. L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o
scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di
cui all’art. 45 del DLgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla
legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell’assemblea o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Art. 29 – Norma transitoria
1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in
carico sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui
all’art.20 comma 9 del presente Statuto.
2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario
procedere alla nomina dell’organo di controllo e/o del revisore legale dei conti, il
collegio dei Sindaci decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui
agli artt. 30 e 31 del DLgls. 117/17.
Art. 30 – Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del
terzo settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.